| Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico |
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Da circa due anni il Governo stanzia consistenti incentivi per chi ristruttura, facendo attenzione a conseguire un certo risparmio energetico dall’intervento effettuato. La pratica di accesso ai finanziamenti è semplice, ma richiede una certa preparazione tecnica e a volte anche alcuni documenti specifici che devono essere redatti appositamente da tecnici specializzati (architetti, ingegneri, geometri e periti). Praticheweb.it nasce come strumento di supporto tecnico per tutti coloro che, volendo accedere ai finanziamenti, potrebbero avere bisogno di consulenza e servizi tecnici qualificati. Il nostro staff garantisce la redazione completa della documentazione tecnica e l’invio telematico delle pratiche più diffuse (sostituzione finestre, installazione pannelli solari, sostituzione generatore, installazione nuovo impianto e interventi su strutture opache verticali e orizzontali). Le agevolazioni, introdotte dalla finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006), sono state in seguito confermate nelle finanziarie successive. I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre dell’anno corrente.
Con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi è stato stabilito che, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2009, la detrazione dovrà essere ripartita in cinque rate annuali.I contribuenti interessati alle detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), oltre ad inviare telematicamente all’Enea la documentazione di cui al D.M. 19 febbraio 2007 e s.m.i. relativa ai lavori effettuati entro e non oltre 90 giorni dalla fine lavori tramite l’apposito sito (http://finanziaria2009.acs.enea.it/), devono inviare anche una comunicazione all’Agenzia delle entrate, avvalendosi del modello messo a disposizione con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, ma solo nel caso in cui gli interventi proseguano oltre il periodo d’imposta (art. 29 D.L. 185/08). La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. Per ulteriori dettagli e per avviare una pratica è possibile contattare i nostri tecnici tramite gli appositi form. Richiedi subito una consulenza o un’informazione, oppure ordina subito un servizio e con un minimo contributo a sua volta detraibile (a partire da € 100,00) ti garantirai l’accesso alle agevolazioni per il risparmio energetico, senza più pensieri. |










